E’ questa la richiesta degli operatori di un settore che risponde ogni anno alle esigenze di 18 milioni di clienti, con un giro d’affari da 10 miliardi di euro, 24 mila aziende in tutta Italia. Solo negli stabilimenti termali, in due anni, il numero dei clienti dei ‘centri benessere’ e’ salito da 83 mila a 115 mila e nella prima parte di questa stagione estiva l’intero settore gia’ registra una crescita del 5% rispetto allo scorso anno.
In effetti la rilevanza dei numeri rende evidente l’importanza di riorganizzare al meglio il settore, definendone ruoli e funzioni, mentre, al momento, e’ assente una legislazione specifica: regna infatti una certa confusione e non esistono norme omogenee a garanzia della salute del cittadino, rileva la stessa relazione che accompagna la proposta di legge la quale dovrà essere discussa in commissione Affari sociali, a Montecitorio, in autunno, alla ripresa dei lavori.
Il provvedimento, in dieci articoli, caldeggiato dagli stessi operatori del settore – come ha spiegato anche il coordinatore nazionale dell’Aiceb, Aldo Lorenzi – si propone di definire ruoli e funzioni del’intero comparto, costituito, oggi, da tante realtà . Cosi’ dopo aver stabilito, con l’articolo 1, oggetto e finalita’ della legge, l’articolo 2 definisce il ‘centro benessere’ e i vari tipi di trattamento, prestazioni e apparecchiature che lo riguardano. L’articolo 3 definisce invece la cosiddetta ‘beauty farm’ come una struttura che, oltre ad avere le caratteristiche del ‘centro benessere’, si avvale della presenza di personale medico appartenente alle specializzazioni della medicina estetica, della psicologia, dell’endocrinologia e della dietologia. L’articolo 4 disciplina i requisiti per l’esercizio delle attività .
Con l’articolo 5 si prevede che sia la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome a stabilire le caratteristiche minime di organizzazione del centro benessere. Secondo l’articolo 6 l’apertura, l’estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del centro benessere devono essere soggetti a denuncia di inizio attività mentre l’articolo 7 stabilisce le sanzioni per quanti gestiscono un centro del genere senza i relativi requisiti o si avvalgono di questa denominazione e prevede multe dai 500 ai 3 mila euro. Con l’art. 8 si istituisce un credito d’imposta pari al 50% delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo unico per gli incentivi con lo scopo di sostenere l’innovazione e la riqualificazione dei centri benessere esistenti. Il penultimo articolo del provvedimento stabilisce che le strutture operanti dalla data di entrata in vigore dalla legge sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni; infine l’articolo 10 fissa l’entrata in vigore della legge stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Regioni.it