Con la circolare 25 Settembre 2007 n. 26, acquisito il preventivo assenso da parte del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, si dettano le istruzioni operative per l’applicazione delle indicate disposizioni legislative. La norma in oggetto prevede, a decorrere dall’anno 2007, la corresponsione ai pensionati con età pari o superiore a 64 anni che siano titolari di una o più pensioni a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, di una somma aggiuntiva con importi annui differenziati, in funzione dell’anzianità contributiva posseduta, ricompresi tra un minimo di â‚ì 262, per anzianità contributive fino a 15 anni, ed un massimo di â‚ì 392, per anzianità contributive superiori a 25 anni. Tale somma aggiuntiva è erogata, per l’anno 2007, con la mensilità di novembre e, dall’anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a condizione che il pensionato, in possesso del citato requisito anagrafico, non abbia un reddito complessivo individuale, relativo allo stesso anno, superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (â‚ì 8.504,73 annuo attualmente pari a â‚ì 654,21 mensili).
Fonte: www.laprevidenza.it