Con il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 27 aprile 2006 (G.U. n. 191 del 18 agosto 2006) il servizio 112, Numero unico europeo di emergenza, viene individuato, ai sensi dell’art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118. Ai fini della corretta funzionalità del servizio 112 come numero unico europeo di emergenza era infatti necessario abilitarlo al trattamento dei dati relativi all’ubicazione del chiamante, all’identificazione della linea chiamante, nonchè al trattamento di tutti i dati personali e sensibili acquisiti nel corso della gestione della chiamata ai sensi dell’art. 127, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003 in tema di privacy. L’art. 127 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede infatti che il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predisponga procedure trasparenti per garantire l’inefficacia della soppressione
dell’identificazione della linea chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte
dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza.
Fonte: Governo.it