Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio scorso il
decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 20 aprile 2006, n.
239 concernente “Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità , parchi e giardini monumentali”.
Il provvedimento prevede che dal 10 agosto 2006, data di entrata in vigore del decreto, sia consentito l’ingresso gratuito agli istituti e luoghi della cultura (musei,biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali): alle guide turistiche dell’Unione europea nell’esercizio della propria attività professionale; agli interpreti turistici dell’Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida; al personale del Ministero per i Beni e le Attività culturali; ai
membri dell’I.C.O.M. (International Council of Museums); ai cittadini
dell’Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età ; a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell’Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell’istituto; ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia,
o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell’Unione
europea; ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a
corrispondenti istituti dell’Unione europea; ai cittadini dell’Unione europea
portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria; agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell’articolo 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. Viene inoltre autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura quando gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti siano inferiori alle spese di riscossione.
Fonte: http://www.governo.it