Questa, in estrema sintesi, la legge: istituisce il Senato federale della Repubblica, quale Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali; riduce il numero complessivo dei parlamentari (518 alla Camera dei deputati, 252 al Senato federale); snellisce l’iter di approvazione delle leggi: salvo alcune materie, riservate al procedimento collettivo delle due Camere, il modello prevalente è quello dei procedimenti monocamerali. In base a tale sistema, non è più richiesta una doppia approvazione di Camera e Senato sullo stesso testo; assegna un ruolo specifico alle opposizioni alla Camera e alle minoranze al Senato; rimodula l’assetto delle attuali competenze legislative: da un lato, ritornano allo Stato alcune materie difficilmente frazionabili; dall’altro lato, si valorizza il ruolo delle autonomie regionali, attraverso l’attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità , alla scuola ed alla sicurezza pubblica (devolution); modifica le modalità di elezione e le
funzioni del Presidente della Repubblica, quale supremo garante della Costituzione; introduce in
Costituzione la figura delle Autorità amministrative indipendenti; rafforza il ruolo delle Regioni speciali nel procedimento di approvazione dei rispettivi statuti; rafforza il ruolo dell’Esecutivo, sia attraverso l’indicazione diretta del Primo ministro da parte del corpo elettorale, sia attraverso il ruolo che questi assume all’interno del Consiglio dei ministri; rende sempre possibile il ricorso al referendum sulle leggi costituzionali; reca un’articolata fase transitoria, per assicurare la gradualità nel passaggio dall’attuale al nuovo sistema. Ora, come prevede la Costituzione, il testo potrà essere sottoposto a referendum, poichà© non è stato approvato “nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
Fonte: Governo.it